Statuto

Repertorio N.931 Raccolta n. 745

Atto costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre.

11 ottobre 2018

In Alatri, Via del Calasanzio n.27;

Avanti a me dottor Jacopo Ricciotti, Notaio in Alatri, iscritto al collegio notarile del Distretto di Frosinone;

Sono presenti:

– SANITA’ ALESSIA, nata a Frosinone il giorno 24 febbraio 1967, residente a Frosinone, via Ceccano n. 74, codice fiscale SNT LSS 67B64 D810L, cittadina italiana,

– CIELO CARLO, nato a Telese il giorno 6 giugno 1990, residente a Solopaca, via Sant’Amelia n. 3, codice fiscale CLI CRL 90H06 L086O, cittadino italiano,

– CIELO SERENA, nata a Telese il giorno 8 febbraio 1992, residente a Solopaca, via Sant’Amelia n. 3, codice fiscale CLI SRN 92B48 L086Z, cittadina italiana.

Io Notaio sono certo della identità personale dei costituiti, i quali dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra ALESSIA SANITA’, CARLO CIELO e SERENA CIELO viene costituita una Società cooperativa denominata “SAMNES COOPERATIVA SOCIALE”.

ARTICOLO 2

La sede della società è fissata in Castelvenere.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l’attuale indirizzo della società è in

Vicolo II Torre piano T n. 2.

Essa potrà istituire filiali, succursali, depositi e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 3

La società ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro, continuità
di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

La cooperativa intende assumere carattere prevalentemente mutualistico.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività, come avanti precisato, sia in relazione ad attività proprie delle coopera- tive sociali di tipo “A” sia proprie delle cooperative sociali di tipo “B”,
purché tra le stesse sia operante effettivamente un collegamento coordinato e funzionalmente collegato e in particolare:

A) può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

– servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipenden- ti, malati, inabili e invalidi, alcoolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, noma- di, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l’intervento per concrete  sigenze di bisogno;

– servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, mediante formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo anche servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base ed ad elevata integrazione socio-sanitaria.

Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l’evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di opera- tività in base alle richieste del mercato e alla migliore van- taggiosità per la persona richiedente l’offerta.

B) In relazione a ciò, la Cooperativa può svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di ter- zi, direttamente ovvero stipulando apposite convenzioni e/o in appalto
con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti at- tività, la cui elencazione deve intendersi fatta a titolo esemplificativo e non tassativo:

1 – assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio- riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menziona- te;

2 – assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne doves-sero chiedere l’intervento per reali esigenze di bisogno a do- micilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell’età;

3 – animazione culturale per la gestione del tempo libero at- traverso l’organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblio- teche, attività sportive, teatrali e musicali per tutte le ca- tegorie
già menzionate;

4 – prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia;

5 – servizio di sostegno alle famiglie per il recupero della dispersione scolastica e per il sostegno scolastico e seconda- rio;

6 – predisposizione di un sistema informativo e di comunica- zione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell’inserimen- to lavorativo;

7 – sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche in soggetti non vendenti e audiolesi;

8- attività e servizi di riabilitazione in genere;

9 – gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;

10 – gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate;

11 – gestione di servizi sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l’utenza;

12 – organizzazione di servizi per l’affidamento familiare;

13 – assistenza esterna agli Istituti di pena per attività lu- diche destinate ai minori conviventi con madri in stato di de- tenzione;

14 – assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicotera- peutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strut- ture private e pubbliche o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere 1’intervento per reali esigenze di bisogno;

15 – diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, con- vegni e altre forme divulgative.

16 – La società potrà inoltre fornire assistenza e servizi generali alle prestazioni mediche e paramediche in base alla legge 626/96; nonché la gestione di servizi tecnici ammini- strativi attraverso l’assistenza agli adempimenti normativi e la gestione di corsi di formazione ed informazione.

17 – Consulenza alle imprese nei seguenti settori:

1. Sistemi di qualità (ISO 9001, ISO 14.000, EMAS, SA 8000;

2. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 626/96)

3. Sicurezza Alimentare (HACCP D.Lqs 155/97)

4. Adeguamento Privacy (D.Lgs 196/2003)

5. Emissione in atmosfera (D.P.R. 203/88) La Cooperativa potrà inoltre:

– coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutua- listiche, culturali, di istruzione e di propaganda cooperati- va: partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziati- ve idonee a
diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglio- ramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istitu- zioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

– costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

– adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;

– organizzare e gestire corsi di preparazione per soci, in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati al conseguimento di una preparazione tecnica specifica per l’at- tuazione dei programmi di cui ai punti precedenti. Tutti i servizi di cui innanzi potranno essere svolti anche con mezzi particolari non in possesso della cooperativa, ma presi in af- fitto o in comodato.

La società cooperativa potrà affidare parte dei servizi a ter- zi o avvalersi di professionalità esterne.

La cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative. Al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, la cooperativa potrà richiedere contri- buti e finanziamenti da parte dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, nazionali, regionali e della unione europea. La cooperativa potrà partecipare a società miste ai sensi del D.L. 31/1/95 n. 26, convertito con modificazioni dalla Legge 29/03/1995 n. 95.

La cooperativa per agevolare il conseguimen- to dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto socia- le, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atte a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall’integrazione di persone disa- bili con ridotta capacità lavorativa. La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categorie e alle relative associazioni provinciali e ad organismi economiche e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e non nei confronti del pubblico, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale e indu- striale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi so- ciali, e comunque indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, espressa esclusione di ogni attività che rientri nell’ambito di cui alla Legge n . 1 del 2 gennaio 1991, successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà inoltre istituire spacci aziendali e gestire servizi comuni allo scopo di ottenere il benessere dei soci e delle rispettive famiglie.

Le attività del presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appo- siti albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo svilup- po della cooperazione.

ARTICOLO 5 

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cin- quanta virgola zero zero) ciascuna.

I costituiti dichiarano e si danno reciproco atto di avere sottoscritto e versato 10 (dieci) quote ciascuno e pertanto il capitale sociale iniziale sottoscritto ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

ARTICOLO 6 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri (secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina).

Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti di cui all’art. 2542 c.c. e sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I soci stabiliscono di nominare un Consiglio di Amministrazio- ne per un periodo di tre esercizi, composto di tre membri, che vengono nominati nelle persone dei Signori:
– SERENA CIELO, Presidente,

– ALESSIA SANITA’ e CARLO CIELO, consiglieri,

i quali presenti accettano, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità.

ARTICOLO 7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 8
I comparenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio d’Amministrazione ad apportare al presente atto ed all’allegato Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 9

La rappresentanza contrattuale e giudiziale, attiva e passiva della società, in qualsiasi sede e giurisdizione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 

Le condizioni per l’ammissione dei soci e per l’eventuale re- cesso ed esclusione, sono stabilite nello Statuto sociale, contenente anche le norme relative al funzionamento della Società, che approvato dalle parti e firmato da esse e da me no- taio si allega a questo atto sotto la lettera A).

ARTICOLO 11

Le spese del presente atto e dipendenti, che ammontano com- plessivamente ed approssimativamente ad Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), si convengono a carico della società.

Di questo atto e dell’allegato ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia su undici pagine di fogli tre.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

In originale firmato:

Alessia Sanità – Serena Cielo – Carlo Cielo – Jacopo Ricciotti


Allegato “A” al repertorio n° 931/745
STATUTO

ART. 1 – Denominazione 

Il presente statuto regola l’organizzazione della società cooperativa sociale a carattere prevalentemente mutualistico denominata “SAMNES COOPERATIVA SOCIALE”.

ART. 2 – Cooperativa a mutualità prevalente 

E’ preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative sociali che rispettino le norme DI cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e pertanto indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 c.c. essere considerata a mutualità prevalente.

Tuttavia la società cooperativa sociale “SAMNES COOPERATIVA SOCIALE”, cosi come prevede l’art. 2514 c.c., si impone in ogni caso:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’ interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti, in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi fatto salvo in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2526 c. c. e quindi nel caso in cui sarà possibile I’ emissione di strumenti finanziari da parte di Società Cooperative che adottino le norme della società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La società cooperativa sociale ha l’obbligo di iscrizione nella “Sezione Cooperazione Sociale ” prevista dall’ art. 13 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947  n. 1577 e nell’ Albo Regionale delle cooperative sociali.

Nel caso in cui sia adottata una modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale la soci età dovrà essere cancellata dalla Sezione Cooperazione Sociale e dall’albo regionale.

La medesima cooperativa potrà operare allora come cooperativa a mutualità prevalente ove ne ricorrano i presupposti, e quindi dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 2545 octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

ART. 3 – Applicazione norme sulla società a responsabilità limitata.

A norma dell’art. 2519 2° comma c. c. è previsto che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società responsabilità limitata.

Pertanto per tutto quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, inoltre, in particolare le di- sposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n° 142 come mo- dificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30.

ART. 4 – Scopo mutualistico 

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integra- zione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

A) la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381 dell’8 novembre 1991.

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è anche quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali professionali per i soci lavoratori.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In ogni caso la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci. La cooperativa ha infine lo scopo di offrire servizi ai propri soci, siano essi soci coo- peratori (soci lavoratori), soci fruitori, persone giuridiche, associazioni ed Enti. La società cooperativa tuttavia potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci a norma dell’art. 2521 2° com- ma c.c.

ART. 5 – Oggetto 

La cooperativa potrà svolgere la sua attività, come avanti precisato, sia in relazione ad attività proprie delle coopera- tive sociali di tipo “A” sia proprie delle cooperative sociali di tipo “B”, purché tra le stesse sia operante effettivamente un collegamento coordinato e funzionalmente collegato e in particolare:

A) può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

– servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipenden- ti, malati, inabili e invalidi, alcoolizzati e disabili psico-fisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l’intervento per concrete esigenze di bisogno;

– servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, mediante formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo an- che servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base ed ad elevata integrazione sociosanitaria. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l’evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di opera- tività in base alle richieste del mercato e alla migliore vantaggiosità per la persona richiedente l’offerta.

B) In relazione a ciò, la Cooperativa può svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, direttamente ovvero stipulando apposite convenzioni e/o in appalto con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti at- tività, la cui elencazione deve intendersi fatta a titolo esemplificativo e non tassativo:

1 – assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menzionate;

2 – assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne dovessero chiedere l’intervento per reali esigenze di bisogno a do- micilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell’età;

3 – animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l’organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali per tutte le categorie già menzionate;

4 – prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia;

5 – servizio di sostegno alle famiglie per il recupero della dispersione scolastica e per il sostegno scolastico e secondario;

6 – predisposizione di un sistema informativo e di comunicazione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell’inserimento lavorativo;

7 – sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche in soggetti non vendenti e audiolesi;

8- attività e servizi di riabilitazione in genere;

9 – gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;

10 – gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate;

11 – gestione di servizi sociali e di centri terapeutici ter- ritoriali con annessi servizi per l’utenza;

12 – organizzazione di servizi per l’affidamento familiare;

13 – assistenza esterna agli Istituti di pena per attività lu- diche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione;

14 – assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere 1’intervento per reali esigenze di bisogno;

15 – diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, convegni e altre forme divulgative.

16 – La società potrà inoltre fornire assistenza e servizi generali alle prestazioni mediche e paramediche in base alla legge 626/96; nonché la gestione di servizi tecnici amministrativi attraverso l’assistenza agli adempimenti normativi e la gestione di corsi di formazione ed informazione.

7 – Consulenza alle imprese nei seguenti settori:

1. Sistemi di qualità (ISO 9001, ISO 14.000, EMAS, SA 8000;

2. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 626/96)

3. Sicurezza Alimentare (HACCP D.Lqs 155/97)

4. Adeguamento Privacy (D.Lgs 196/2003)

5. Emissione in atmosfera (D.P.R. 203/88)

La Cooperativa potrà inoltre:
– coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda cooperativa: partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istitu- zioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

– costituire fondi per l o sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

– adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;

– organizzare e gestire corsi di preparazione per soci, in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati al conseguimento di una preparazione tecnica specifica per l’attuazione dei programmi di cui ai punti precedenti. Tutti i servizi di cui innanzi potranno essere svolti anche con mezzi particolari non in possesso della cooperativa, ma presi in af- fitto o in comodato.

La società cooperativa potrà affidare parte dei servizi a terzi o avvalersi di professionalità esterne. La cooperativa po- trà aderire a consorzi di cooperative. Al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, la cooperativa potrà richiedere contri- buti e finanziamenti da parte dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, nazionali, regionali e della unione europea.

La cooperativa potrà partecipare a società miste ai sensi del D.L. 31/1/95 n. 26, convertito con modificazioni dalla Legge 29/03/1995 n. 95.

La cooperativa per agevolare il conseguimen- to dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologi- co. La cooperativa, per le sue
caratteristiche di cooperativa sociale così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atte a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall’integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categorie e alle relative associazioni provinciali e ad organismi economiche e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e non nei confronti del pubblico, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale e indu- striale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi so- ciali,
e comunque indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, espressa esclusione di ogni attività che rientri nell’ambito di cui alla Legge n . 1 del 2 gennaio 1991, suc- cessive modifiche
ed integrazioni.

La cooperativa potrà inoltre istituire spacci aziendali e gestire servizi comuni allo scopo di ottenere il benessere dei soci e delle rispettive famiglie.

Le attività del presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni ri- servate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appo- siti albi o elenchi.
La cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre- sente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di- sposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 – Sede

La società cooperativa ha la sede legale in CASTELVENERE.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze sia in Italia che all’estero nei modi e termini di legge.

ART. 7 – Durata 

La durata della società cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 8 – Requisiti dei soci

SOCI COOPERATORI (SOCI LAVORATORI) 

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che esercitino:

A) attività socio-sanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione posso- no partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento de- gli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolge-re;

B) lavori, arti e mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro capacità, attitu- dine e specializzazione professionale possono cooperare all’e- sercizio dell’impresa e al suo sviluppo anche e sopra tutto in funzione dell’avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati.

SOCI VOLONTARI 

Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 persone fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuitamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381 del 1991 a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione libro soci e la loro attività è disciplinata dall’Art. 2 della stessa legge 381/91.

SOCI SVANTAGGIATI

Soci così definiti dalla Legge n. 38l/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori della cooperativa nella gestione di Tipo B.

SOCI FRUITORI 

Possono essere soci in applicazione della Legge n. 381/91 i soci fruitori che si identificano nelle persone svantaggiate al cui inserimento è finalizzata l’attività dell’impresa sociale.

SOCI COOPERATORI (SOCI TECNICI)

Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

SOCI IN PROVA (EX ART. 2527 3° COMMA C.C.)

La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori dei soci speciali apprendisti a nor- ma dell’art. 2527 c.c. 3° comma, privi di pratica professiona- le, per un periodo fi formazione non superiore ai cinque anni.

Ai soci apprendisti sono riconosciuti i diritti e gli stessi sono tenuti al rispetto degli obblighi del socio cooperatore con i seguenti limiti:

1)) diritto di voto solo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e con il limite che il socio in prova non può rappresentare altri soci;

2) partecipazione alla ripartizione degli utili in ragione del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci ordinari.

I soci in prove sono obbligati, ove richiesto, a seguire corsi di formazione con le modalità previste dall’organo amministra- tivo o dal regolamento.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci associazioni od Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere agli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin- dicate.

ART. 9 – Procedura di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all’organo amministrativo, domanda iscritta contenente:
– il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, nonché, per le persone giuridiche, denominazione ed il Comune ove è posta la sede;
– l’indicazione dell’effettiva attività di lavoro svolta e da svolgere;
– la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L’organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l’inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in caso di ammissione stabilisce le modalità e i termini per il versa- mento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del ca- pitale secondo le modalità e nei termini definiti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comuni- carla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronuncia l’assemblea dei soci a norma dell’art. 2528 c.c.

ART. 10 – Obblighi e diritti dei soci 

Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l’importo della quota sociale, il nuovo socio ammesso deve versare inol- tre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di
approvazione di bilancio.

Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività  svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati inoltre all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adot- tate dagli organi sociali.

I soci che partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli af- fari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’ammi- nistrazione nei limiti del codice civile.

Il trattamento economico e normativa dei soci lavoratori è de- terminato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella
subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me- desimi.

ART. 11 – Trasferimento e caratteristiche delle quote.

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazione ai sensi del VI comma dell’art.2530 c.c.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.

 ART. 12 – Morte del socio

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno, alternativamente:

– diritto alla liquidazione della quota effettivamente versa- ta, nella misura e con le modalità di cui l’art. 15 del pre- sente Statuto;
– diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione.

In caso di pluralità di eredi si rinvia al 3° comma dell’art. 2534 c.c.

L’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo.

ART. 13 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può recedere:

– qualora abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

– qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiun- gimento degli scopi sociali;

– qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all’organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso non può essere parziale, per le modalità. e per l’efficacia del recesso, si rinvia all’art . 2532 c.c.

ART. 14 – Esclusione

L’esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori dall’organo amministrativo oltre che nel caso indicato dall’art. 2531 c.c. anche nei casi previsti dall’art. 2533 c. c. e nei seguenti altri casi:

– che abbia subito un provvedimento di licenziamento;

– il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta- to risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 15 – Liquidazione delle partecipazioni

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e/o morte, vige l’assoluto divieto di distribuzione delle riserve e di computo delle riserve.

Tuttavia i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale effettiva- mente versata.

ART. 16 – Amministratori

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri (secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina).

Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti di cui all’art. 2542 c.c.

ART. 17 – Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 18 Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per inscritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 19 – Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio amministra- zione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti il consiglio di amministrazione, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura- re la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo, e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territori o della Regione Lazio.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

ART. 20 – Poteri dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società.

L’organo amministrativo relaziona in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge- stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono in- traprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’art. 2545 octies c.c.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

A norma dell’art. 2544 c.c. non possono essere delegati, oltre le materie previste dall’art. 2381 c.c., poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu- sione dei soci e le decisioni che incido!1o sui rapporti mu- tualistici con i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter- minandone i poteri.

ART. 21 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del con- siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

ART. 22 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un’indennità annuale da determinare alla chiusura dell’esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi- nistrazione al momento della nomina.

ART. 23 – Organo di controllo

Nei casi previsti dall’art.2543 c.c. e comunque del secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. la nomina del collegio sinda- cale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea.

Il collegio sindacale esercita il controllo di gestione e con- tabile e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell’assetto organizzativo, amministrativo e con- tabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Per i requisiti dei sindaci, per il funzionamento e la re- tribuzione valgono le norme di legge dettate in materia di società per azioni.

ART. 24 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell’organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) la modifica zione dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so- stanziale modificazione dell’oggetto sociale;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 25 – Diritto di Voto

Hanno dir itto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 26 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale, il proprio consenso alla stessa.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 27 – Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 24 lettere b), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più ammi- nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono esse- re adottate mediante deliberazione assembleare.

L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in nel territorio della Provincia di Frosinone.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sin- dacale, se nominato, o anche da un socio.

L’assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto giorni prima dell’ adunanza con lettera raccomandata, ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, rispettivamente al di fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali .

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sotto- scritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulte- riore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunan- za prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, do- vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di esse- re informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il socio che trasferisca la propria residenza o il proprio do- micilio deve darne comunicazione alla società; in caso contra- rio si considererà come inviato, l ‘avviso spedito (nelle forme più ampie di cui sopra) nella residenza o nel domicilio ri- sultante dal libro soci.

ART. 28 – Svolgimento dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea presieduta dalla persona designata da gli intervenuti.

ART. 29 – Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee indi- pendentemente dal loro ordine del giorno.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

ART. 30 – Verbale dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

ART.31 – Quorum costitutivi e deliberativi

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la mag- gioranza assoluta dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Nel caso previsto dal precedente art 24 lettera f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap- presentino la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 32 – Patrimoni o Sociale 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali e con il valore delle quote eventual- mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) da1la riserva straordinaria formata dagli utili netti a norma dell’art. 34 lettera a) del presente statuto;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, come precisato nel precedente articolo 3, sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

ART. 33 – Capitale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore al minimo di legge.

ART. 34 – Bilancio e utili 

L’esercizio sociale va dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in confor- mità ai principi di legge.

L’Organo amministrativo provvede altresì alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia- li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale è espressamente previsto un maggior termine non supe- riore a 180
(centottanta) giorni nel caso lo richiedano parti- colari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

La decisione che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali nei seguenti modi:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall’art. 35 del presente Statuto;

d) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all’art. 2514 lett. a) c.c.;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

Le destinazioni di cui ai punti c}, d) ed e) sono consentite solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 35

I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento, mediante. ripartizione di- retta ai soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli soci, alla loro qualifica/professionalità e in relazione al tempo di permanenza in società. I soci che approvano il bilancio possono deliberare di corrispondere i ristorni anche ai soci fruitori e /o ai soci in prova.

I soci volontari non possono ricevere ristorni cosi come non possono essere remunerati in alcun modo.

I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

E quindi mediante:

a. erogazione diretta;

b. assegnazione gratuita delle quote sociali;

c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti del- la Legge 3 aprile 2001 n. 142 come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30. Si rinvia tuttavia alla emanazione di un regolamento
per la migliore regolamentazione della materia dei ristorni anche in relazione ad eventuali altre gestioni mutua- listiche poste in essere dalla società.

ART. 36 – Scioglimento e liquidazione 

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri l) ,2), 3), 5) t 6) e 7) dell’art. 2484 c. c. nonché per la perdita del capitale sociale. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed indicando a chi spetta la rappresentanza.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l’intero patrimonio sociale, a norma dell’art. 2514 c.c. lett. d), sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 37 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno a soprattutto per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, deter- minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo- difiche statutarie.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificata dalla legge14 febbraio 2003 n.30.

In originale firmato: Alessia Sanità – Serena Cielo – Carlo Cielo – Jacopo Ricciotti

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